Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 20 dicembre 1947 per l'Accordo commerciale e per l'Accordo di pagamenti; dal 5 novembre 1947 per il Protocollo concernente le forniture speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 marzo 1948 DE NICOLA De GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - PELLA - MERZAGORA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 186. - FRASCA
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