Art. 4

In vigore dal 23 apr 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - EINAUDI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 114. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;220#art-4

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