Art. 3
In vigore dal 23 apr 1948
La regolazione degli adempimenti derivanti dalla applicazione degli articoli che precedono può essere fatta, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato.
Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;220#art-3