Art. 1
In vigore dal 23 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio ed il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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È assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalle spese inerenti alla gestione nel territorio nazionale delle merci importate in Italia in attuazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America firmato a Roma il 4 luglio 1947 ed approvato con il decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004.
Restano inoltre a carico del bilancio dello Stato le spese riguardanti il funzionamento dell'"Amministrazione Aiuti Internazionali" limitatamente a quelle derivanti dall'applicazione dell'Accordo predetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;220#art-1