Art. 5
In vigore dal 25 mar 1953
Le domande di contributo, che non sono state ancora prodotte, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1948 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO - PELLA - SEGNI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 76. - FRASCA
Note all'articolo
- La L. 10 febbraio 1953, n. 75 ha disposto (con l'art. 1) che le domande di contributo previste dal presente articolo possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953 e gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;136#art-5