Art. 2

In vigore dal 2 apr 1948
Il contributo straordinario di cui all' potrà essere accordato per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio. Esso potrà anche essere accordato, ad integrazione del contributo già ottenuto, per gli impianti in costruzione già autorizzati in Sardegna e per i quali siano già stati presentati nuovi preventivi di opere alla data di pubblicazione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;136#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo