Art. 2
In vigore dal 2 apr 1948
Il contributo straordinario di cui all' potrà essere accordato per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio.
Esso potrà anche essere accordato, ad integrazione del contributo già ottenuto, per gli impianti in costruzione già autorizzati in Sardegna e per i quali siano già stati presentati nuovi preventivi di opere alla data di pubblicazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;136#art-2