Art. 4
In vigore dal 2 apr 1948
Per l'istruttoria, delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia, elettrica e delle acque per irrigazione che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;136#art-4