Art. 1
In vigore dal 23 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;
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Il penultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, è sostituito dal seguente:
"Sono soggetti all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per il tesoro, i conti ed i bilanci dell'Ente, nonché i regolamenti indicati nel comma precedente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;143#art-1