Art. 2

In vigore dal 23 mar 1948
L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, è sostituito dal seguente. "L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre successivo. Entro il mese di agosto di ogni anno il sovrintendente sottopone il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, corredato del programma tecnico dell'attività che l'Ente intenda svolgere nel corso dell'esercizio medesimo, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che provvede alla sua approvazione con le modalità di cui al precedente art. 5. Con la stessa procedura viene approvato il rendiconto di cui il sovrintendente cura la predisposizione e l'invio entro il mese di dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio. Il sovrintendente può disporre pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, senza speciali formalità; di essi però deve fornire dimostrazione di regolarità nel rendiconto di esercizio".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;143#art-2

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Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, istitutivo dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo