Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 23 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; . Il penultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, è sostituito dal seguente: "Sono soggetti all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per il tesoro, i conti ed i bilanci dell'Ente, nonché i regolamenti indicati nel comma precedente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;143#art-1