Art. 3

In vigore dal 18 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 53. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;135#art-3

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Art. 3 Applicabilita' ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. — Testo vigente | Portale Normativo