Art. 1

In vigore dal 18 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948: . I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra, spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;135#art-1

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