Art. 2

In vigore dal 18 mar 1948
La disposizione del decreto legislativo 21 luglio 1947, n. 800, è sostituita dalla seguente: "Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall' del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini: n. 2-bis - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; n. 3-bis - gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra; n. 6-bis - i figli degli invalidi civili per fatti di guerra; n. 7-bis - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;135#art-2

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