Art. 1

In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 dei decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento. I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo. Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;174#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo