Art. 2
In vigore dal 13 apr 1948
I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni lino alle nuove elezioni che avranno luogo, per tutti gli ordini forensi, entro il mese di gennaio 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 105. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;174#art-2