Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 dei decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
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I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.
I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.
Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;174#art-1