Art. 5

In vigore dal 21 mag 1948
L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 gennaio 1947, n. 58, è sostituito dal seguente: "L'indennità di cui all' compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma e in congedo assoluto, per età e per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio. Detta indennità va corrisposta anche agli ufficiali che abbiano diritto al trattamento di pensione di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore). Qualora si tratti di ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo con diritto all'assegno integratore di cui all'art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell' del presente decreto quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni; essa, però, non può in alcun caso superare tale somma".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;477#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo