Art. 4
In vigore dal 21 mag 1948
L' del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734, è sostituito dal seguente:
". - L'indennità di cui all', compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma od in congedo assoluto per età, o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio.
Detta indennità compete, altresì, agli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 44 della legge 6 giugno 1935, n. 1026, estesi alla Marina con l' del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, esteso alla Marina con l' del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell' quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;477#art-4