Art. 3
In vigore dal 21 mag 1948
L'ultimo comma dell' della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente, è sostituito dal seguente:
"L'assegno speciale suddetto compete altresì agli ufficiali collocati dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale è ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo , per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non può, però, in alcun caso superare tale somma".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;477#art-3