Art. 2
In vigore dal 6 mar 1948
L'organico del comune di Scafa ed il nuovo organico del comune di San Valentino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa;
Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati al comune di San Valentino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;101#art-2