Art. 1
In vigore dal 6 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'11 aprile 1947:
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La frazione di Scafa del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 6 eretta in comune autonomo, col territorio delineato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Valentino e di Scafa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;101#art-1