Art. 1

In vigore dal 6 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'11 aprile 1947: . La frazione di Scafa del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 6 eretta in comune autonomo, col territorio delineato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto. Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Valentino e di Scafa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;101#art-1

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