Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 mar 1948
L'organico del comune di Scafa ed il nuovo organico del comune di San Valentino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa; Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati al comune di San Valentino.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;101#art-2