Titolo VI
Art. 25
In vigore dal 28 lug 1951
Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti può essere escluso dalla ripartizione dei diritti, qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici.
In caso di coniugi o di genitori e figli celibi o nubili conviventi è ammesso alla ripartizione soltanto quello dei suddetti cui compete il trattamento più favorevole.
Note all'articolo
- La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-25