Titolo VI

Art. 24

In vigore dal 29 feb 1948
Ad eccezione del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali per il quale si osservano speciali criteri di ripartizione, il personale in servizio presso uffici finanziari diversi da quelli di appartenenza partecipa alla ripartizione dei diritti dell'ufficio di cui organicamente fa parte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-24

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