Titolo VI
Art. 23
In vigore dal 29 feb 1948
Il personale di Amministrazioni diverse da quelle delle finanze e del tesoro distaccato presso gli Uffici finanziari e del tesoro può essere ammesso, caso per caso, con valutazione della posizione individuale, alla ripartizione dei diritti di cui al presente decreto e semprechè non partecipi ad analoghi compensi presso l'Amministrazione della quale organicamente fa parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-23