Art. 1
In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto, legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Articolo unico.
Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, già ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione.
Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattività dell'opificio e documentandone la causa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 152. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;79#art-1