DECRETO LEGISLATIVO·n. 79·26 gennaio 1948

Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, gia' ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.

Vigente dal 30 gennaio 1953 1 articoli 2 vigenze storicizzate
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