Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto, legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947: Articolo unico. Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, già ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione. Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattività dell'opificio e documentandone la causa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 152. - FRASCA
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