Art. 1

In vigore dal 14 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948: . A favore di coloro che al 1 gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidità è accordata una indennità straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;37#art-1

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