Art. 2

In vigore dal 14 feb 1948
Per ottenere l'indennità straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposita domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la loro partita di pensione. Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e tale condizione deve essere comprovata da un atto notorio municipale da allegarsi alla domanda stessa. La domanda e l'atto notorio sono esenti da bollo. Qualora, da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà recuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;37#art-2

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