Art. 1
1 / 4In vigore dal 14 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:
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A favore di coloro che al 1 gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidità è accordata una indennità straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;37#art-1