Art. 5

In vigore dal 13 apr 1948
Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti nella misura massima del 90% sulle perdite (differenza fra il costo aumentato delle spese e i realizzi) a carico dello Stato, in base a sommari conti provvisori da presentarsi dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per ogni singolo piroscafo e per ogni singola partita arrivata via terra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo