Art. 3
In vigore dal 13 apr 1948
La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente vengono effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione - sulla base dei rendiconti di gestione da compilare per ogni singolo piroscafo o tradotta e da presentare dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari con le modalità che saranno stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione - di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-3