Art. 2

In vigore dal 13 apr 1948
È assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza tra le spese sostenute lino a franco vagone porto italiano, o a franco vagone stazione di confine, per le merci importate ai sensi dell' del presente decreto - in dette spese compresi gli oneri generali ed il compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari da determinarsi eventualmente anche in via forfetaria per ogni campagna - ed il ricavo ottenuto in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione delle merci stesse, dedotta la quota destinata a far fronte alle spese di distribuzione nel territorio nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-1947. — Testo vigente | Portale Normativo