Capo IV
Art. 11
Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
In vigore dal 21 mag 2025
1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;
b) all', comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
c) all', comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
d) all', comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;
e) all':
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell' prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all', comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell', comma 1, secondo periodo.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»;
2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell', comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo .».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73#art-11