Capo III
Art. 6
AbrogatoDisposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo
In vigore dal 21 mag 2025 al 19 lug 2025
1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73#art-6