Capo IV
Art. 13
AbrogatoDisposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
In vigore dal 21 mag 2025 al 19 lug 2025
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;
d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73#art-13