Art. 10-ter
In vigore dal 20 lug 2025
(( (Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria). ))
1.
((Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((all'articolo 19:
1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000";))
b)
((all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L. 21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600";))
c)
((all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L. 10.000 a L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900";))
d)
((all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 15.000";))
e)
((all'articolo 38:
1) al primo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000";))
f)
((all'articolo 41:
1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L. 450.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000";))
g)
((all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L. 30.000 a L. 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 900 a euro 3.000"))
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73#art-10-ter