Art. 10-ter

In vigore dal 20 lug 2025
(( (Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria). )) 1. ((Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((all'articolo 19: 1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 2) al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000";)) b) ((all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L. 21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600";)) c) ((all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L. 10.000 a L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900";)) d) ((all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 15.000";)) e) ((all'articolo 38: 1) al primo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 2) al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000";)) f) ((all'articolo 41: 1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 2) al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L. 450.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000";)) g) ((all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L. 30.000 a L. 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 900 a euro 3.000")) .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73#art-10-ter

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo