Art. 6-bis
In vigore dal 21 ago 2024
(( (Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile).))
(( 1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni"))
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