Capo I
Art. 6
AbrogatoDisposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
In vigore dal 30 giu 2024 al 20 ago 2024
1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell', comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all', comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell', comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.
2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.
Storico versioni
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