Capo I
Art. 3
AbrogatoDisposizioni urgenti in materia di commissari straordinari
In vigore dal 30 giu 2024 al 20 ago 2024
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;
b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi nè rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all', commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.
6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-29;89#art-3