Capo II
Art. 13
Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS
In vigore dal 2 mar 2024
1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;
b) all', comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
c) all', dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all', comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-13