Titolo I

Art. 10

Abrogato

Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

In vigore dal 2 mar 2024 al 30 apr 2024
1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all', comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,». 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell' della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse; b) all', comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonché con enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici». 3. Al fine di concorrere al potenziamento in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' della legge n. 936 del 1986: a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di una unità; b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall', comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell' del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) è aggiunta la seguente: «f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». 4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all', comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall', comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli , comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell', comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-10

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