Capo II

Art. 16

Abrogato

Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

In vigore dal 2 mar 2024 al 30 apr 2024
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis: 1) al comma 1, l'alinea è sostituito dalla seguente: «È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»; 2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»; 3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»; 4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse; 5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»; 6) al comma 6: 6.1) il primo periodo è soppresso; 6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse; 6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica» 6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»; 7) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell' del decreto legislativo n. 165 del 2001.»; 8) al comma 9: 8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»; 8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»; b) all'articolo 16-ter, comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»; 2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»; c) l'allegato A è abrogato. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo