Art. 16 bis

Disposizioni per aree terremotate

In vigore dal 29 nov 2023
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell', altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario". 2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse".
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