Art. 15 sexies

Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa

In vigore dal 29 nov 2023
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024"; b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-15-sexies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo