Art. 15 quater
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
In vigore dal 29 nov 2023
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-15-quater