Art. 19-bis
In vigore dal 10 ott 2023
(( (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte). ))
((
1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all', commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
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