Art. 12-bis
In vigore dal 10 ott 2023
(( (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). ))
((
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";
b) all', comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell', comma 1, lettera d)".
))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-12-bis