Art. 56

In vigore dal 22 apr 2023
Disposizione finanziaria 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2 ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 aprile 2023, n. 41 ha disposto (con l', comma 1) che dopo "Dopo l' è inserita la seguente partizione: «Parte IV - Disposizioni finali»".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo